Alcuni recenti articoli di stampa hanno riportato la notizia di un giovane tunisino di 31 anni con la leucemia mieloide cronica, curabile con utilizzo di farmaci di nuova generazione, il quale, non avendo il codice fiscale, non avrebbe potuto accedere alle cure. L’ospedale avrebbe deciso quindi di farsi carico delle spese affinché potesse essere garantito il farmaco necessario. Ho voluto approfondire la questione.

Interpellato dal ministero della #Salute, l’Inmp (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e contrasto delle malattie della povertà) ha comunicato che l’episodio risulta rientrare completamente nel testo unico sull’immigrazione che non ha subito modifiche a seguito del DL sicurezza, per quanto riguarda la possibilità di curarsi con farmaci innovativi. L’art. 35 del testo unico, in particolare, prevede “l’accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno”.

Come risulta da verifiche effettuate direttamente con i sistemi informativi dell’Aifa, è possibile prescrivere un farmaco innovativo anche a soggetti Stp (stranieri temporaneamente presenti) senza codice fiscale, togliendo semplicemente “il flag” sulla casella apposita: in questo modo compaiono tutti i campi anagrafici relativi al soggetto Stp. Eventuali criticità si potrebbero riscontrare nel caso in cui il codice Stp venga rilasciato in assenza di documento di riconoscimento.

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